2 Aprile 2020
Sospensione del pagamento delle rate del MUTUO
A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto «Cura Italia» del 17 marzo 2020 estende il supporto previsto dal Fondo di Solidarietà per i titolari di mutuo ipotecario prima casa in caso di situazione di temporanea difficoltà economica.
A chi si rivolge il Fondo di Solidarietà?
Ai titolati di mutuo ipotecario prima casa con importo massimo di euro 250.000 come valore di erogazione.
Quali sono i benefici concessi?
- Una sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi
- Il pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo, relativamente al periodo di sospensione
Quali sono i requisiti richiesti per accedere al Fondo?
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n.3 del p.c.)
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% riferibili al solo mutuatario
- Provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni
- Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019 causata delle misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus (possibilità estesa per 9 mesi dalla data di emanazione del Decreto «Cura Italia», da provare a mezzo di autocertificazione)
Cosa bisogna fare per accedere al Fondo?
-
- Accedere al portale Consap SPA al link: https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i- mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/ dove è possibile trovare il regolamento, la modulistica necessaria e la documentazione da produrre.
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