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2 Aprile 2020

Sospensione del pagamento delle rate del MUTUO

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A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto «Cura Italia» del 17 marzo 2020 estende il supporto previsto dal Fondo di Solidarietà per i titolari di mutuo ipotecario prima casa in caso di situazione di temporanea difficoltà economica.

A chi si rivolge il Fondo di Solidarietà?

Ai titolati di mutuo ipotecario prima casa con importo massimo di euro 250.000 come valore di erogazione.

Quali sono i benefici concessi?

  • Una sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi
  • Il pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo, relativamente al periodo di sospensione

Quali sono i requisiti richiesti per accedere al Fondo?

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n.3 del p.c.)
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% riferibili al solo mutuatario
  • Provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni
  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019 causata delle misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus (possibilità estesa per 9 mesi dalla data di emanazione del Decreto «Cura Italia», da provare a mezzo di autocertificazione)

Cosa bisogna fare per accedere al Fondo?


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